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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 10

Modificazione dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui dei Comuni e delle Province.

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Testo in vigore dal:  18-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai Comuni e dalle Province se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo".
Il terzo comma dello stesso art. 300 del testo unico di cui sopra è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI