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LEGGE 16 febbraio 1949, n. 84

Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali.

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Testo in vigore dal:  12-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I periodi di esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a revisore ufficiale dei conti, a norma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, modificato con la legge di conversione 3 aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla metà a favore degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo fascista, degli altri requisiti necessari per conseguire la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del requisito dell'esercizio delle funzioni di cui al predetto regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, che non poterono conseguire perché non iscritti al partito fascista o soggetti alle leggi razziali.
La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1949

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI