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LEGGE 12 ottobre 1949, n. 771

Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali.

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Testo in vigore dal:  15-11-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.
Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle Ferrovie dello Stato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.