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LEGGE 14 febbraio 1949, n. 40

Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  18-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in quattro gruppi:
gruppo A comprendente gli, impianti di rilevante importanza;
gruppo B comprendente gli impianti di media importanza;
gruppo C comprendente gli impianti di limitata importanza;
gruppo D comprendente gli impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.
Il gruppo A è diviso in cinque categorie.
Il gruppo B comprende una categoria unica.
Il gruppo C è diviso in due categorie.
Il gruppo D è diviso in tre categorie.
L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei gruppi A, C, D, sarà fatta, in relazione alla entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.