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LEGGE 3 giugno 1949, n. 331

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal:  1-7-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.
Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.
È di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.
I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.
È incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.