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LEGGE 26 marzo 1949, n. 313

Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.).

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Testo in vigore dal:  23-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.