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LEGGE 21 aprile 1949, n. 258

Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1950)
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Testo in vigore dal:  15-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito come segue:
"Gli impiegati ausiliari fanno passaggio - secondo le mansioni esercitate - nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di effettivo servizio in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e di quattro anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.
"Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e quattro anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.
"La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.
"Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.
"Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di quattro e quattordici anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico. "I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perché chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova orale di concorsi già espletati e non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
"Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di anzianità, secondo le norme di cui al successivo art. 4".