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LEGGE 8 febbraio 1949, n. 24

Proroga per le nomine e i trasferimenti di professori universitari.

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Testo in vigore dal:  16-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1


Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Università e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949.
I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti Facoltà entro il 28 febbraio 1949.
Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate fino al 28 febbraio 1949.