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LEGGE 29 marzo 1949, n. 167

Modificazioni all'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.

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Testo in vigore dal:  5-5-1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178; e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea, in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.
I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci".