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LEGGE 9 aprile 1949, n. 161

Devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile.

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Testo in vigore dal:  17-5-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.