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LEGGE 21 marzo 1949, n. 101

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni.

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Testo in vigore dal:  22-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 12 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore di sanità è composto:
di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie;
di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di un farmacologo;
di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;
di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia;
di due medici condotti;
di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto;
di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica;
di un rappresentante della Croce Rossa italiana;
di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa;
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili.
Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,;
il direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica;
l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato;
il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;
i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
"Il Consiglio superiore di sanità elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.
"È in facoltà dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione.
"L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato".