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LEGGE 17 marzo 1949, n. 100

Proroga della durata delle società cooperative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  22-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La durata delle società cooperative, legalmente costituite e la cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presume prorogata per un periodo di tempo eguale a quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la, società cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attività dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata.
Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà di deliberare lo scioglimento della società nella forma e con le maggioranze stabilite dalla legge e dagli statuti sociali.
I soci i quali, al termine della durata statutaria della società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1949

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - TUPINI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI