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LEGGE 17 dicembre 1949, n. 905

Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1 aprile 1959.

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Testo in vigore dal:  4-1-1950

Art. 14


Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere relativo alle spese di allestimento, collocamento, emissione dei nuovi titoli, anticipato pagamento della prima cedola semestrale di interessi, nonché agli altri oneri comunque derivanti dalla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dallo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI