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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 869

Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro.

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Testo in vigore dal:  22-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite di L. 50.000 stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a 100.000 lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI