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LEGGE 10 novembre 1949, n. 894

Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942.

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Testo in vigore dal:  18-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.