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LEGGE 31 ottobre 1949, n. 785

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50.

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Testo in vigore dal:  15-11-1949

Art. 5


Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1949-50 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esenzione di opere a pagamento differito:
1) lire 600.000.000 per annualità da corrispondere istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto 2° dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove, costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) lire 633.000.000 per la concessione ai sensi degli articoli 16 (punto 2° e 3°) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:
a) di contributi nel pagamento delle quote, di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza, tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla, lettera, a);
c) di premi di acceleramento da, pagarsi in dipendenza, dei lavori di cui alle lettere a) e b d) di contributi costanti per trent'anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
3) lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta, dal concorso in capitale accordato dallo Stato.