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LEGGE 27 ottobre 1949, n. 851

Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.

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Testo in vigore dal:  18-12-1949
La. Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in L. 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta, di L. 26.000.000.