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LEGGE 25 ottobre 1949, n. 762

Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali.

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Testo in vigore dal:  12-11-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà Inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1949

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI