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LEGGE 21 agosto 1949, n. 611

Finanziamento dei servizi sanitari, già di competenza di taluni enti, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.

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Testo in vigore dal:  14-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di L. 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), per provvedere al finanziamento dei servizi sanitari, già di competenza di taluni enti, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata un'aliquota, d'importo corrispondente, della maggiore entrata recata dalla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).