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LEGGE 21 agosto 1949, n. 609

Modificazione all'art. 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

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Testo in vigore dal:  27-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, è elevato a L. 50.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI