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LEGGE 3 agosto 1949, n. 508

Utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.

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Testo in vigore dal:  1-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, numero 1108, di lire 20 miliardi da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, per la ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il finanziamento delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie e delle tramvie concesse all'industria privata e delle reti di trasporti urbani esercitate da aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà del Comune, nonché per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprietà dello Stato concesse in sola costruzione o in corso di completamento da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Di tale somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro per i trasporti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare, integrando la somma stessa con altre lire 1.500.000.000 che l'Amministrazione stessa preleverà dalla parte straordinaria del proprio bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo, assegnate a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in concessione e le reti di trasporti urbani specificate al precedente comma, con destinazione di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare.