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LEGGE 29 luglio 1949, n. 635

Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

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Testo in vigore dal:  5-10-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, è prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.