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LEGGE 29 luglio 1949, n. 502

Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

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Testo in vigore dal:  16-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.