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LEGGE 27 luglio 1949, n. 449

Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore.

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Testo in vigore dal:  31-7-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore è sostituita dalla seguente:
"Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".