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LEGGE 1 luglio 1949, n. 419

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia.

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Testo in vigore dal:  22-7-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, è aggiunto il seguente comma:
"Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, è attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000 2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391 3) Ente "Villaggio del fanciullo"
di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".