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LEGGE 31 maggio 1949, n. 328

Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

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Testo in vigore dal:  28-6-1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.