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LEGGE 19 maggio 1949, n. 275

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.

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Testo in vigore dal:  12-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di validità dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, è prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.
In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.