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LEGGE 12 maggio 1949, n. 319

Norme per il conferimento della carica di presidente del Consiglio superiore di marina.

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Testo in vigore dal:  10-7-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 5 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 123, sulla riforma del Consiglio superiore di marina, è aggiunto il seguente secondo comma:
"La carica di presidente può altresì essere conferita, prescindendo dai requisiti di grado e di anzianità, all'ufficiale ammiraglio "a disposizione" che l'abbia già rivestita. La nomina e la cessazione sono disposte con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 8".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1949

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI