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LEGGE 8 maggio 1949, n. 285

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1951)
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Testo in vigore dal:  16-6-1949

Art. 7


Il primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello State 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dai seguenti:
"Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.
"Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo".