stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 aprile 1949, n. 222

Tasse e contributi universitari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori.
L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del predetto decreto, è modificata in "anno accademico 1947-1948".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1949

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI