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LEGGE 29 marzo 1949, n. 166

Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

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Testo in vigore dal:  19-5-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, è così modificato:
"Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene esercitare le funzioni del grado cui aspirano".