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LEGGE 8 marzo 1949, n. 134

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra.

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Testo in vigore dal:  30-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.