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LEGGE 1 marzo 1949, n. 116

Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 564.

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Testo in vigore dal:  26-4-1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fermo il disposto dell'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, modificato dall'art. 1 della legge 19 maggio 1939, n. 909, e dall'art. 4 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, l'anzianità assoluta di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n.
dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 564 in data 21 maggio 1947, che hanno superato il corso di integrazione previsto dal decreto medesimo resta fissata, ai soli effetti giuridici, dalla data del decreto Ministeriale con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di ammissione al corso di integrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 marzo 1949

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI