stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1949, n. 43

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-3-1949 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.
Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.
Il Comitato è costituito:
1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;
3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il lavoro o la, previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;
4) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni.
Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; durano in carica, sette anni e possono essere sostituiti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto dei presidente.