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LEGGE 14 febbraio 1949, n. 48

Modificazioni alla legge 6 luglio 1940, n. 952, contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))