stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 40

Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

nascondi
Testo in vigore dal:  18-3-1949

Art. 5


La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1° categoria del gruppo 4 è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 12° del personale della linea con la qualifica di caposquadra cantonieri, avente ugual numero di anni di servizio.
Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1° categoria del gruppo B è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, avente ugual numero di anni di servizio.
Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita, per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1° categoria del gruppo C, è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale di manovalanza con la qualifica di manovale (donna), avente ugual numero di anni di servizio.
Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.
Agli assuntori di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 2.