stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 gennaio 1949, n. 16

Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805; alla vedova di Francesco Rismondo.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'aumento previsto dal decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, è concesso anche, a decorrere dalla data fissata nel decreto stesso, alla signora Lidia Bugliovaz, vedova di Francesco Rismondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI