stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 gennaio 1949, n. 15

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  6-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.
Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.