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LEGGE 27 gennaio 1949, n. 13

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.

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Testo in vigore dal:  6-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1945, n. 418, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.