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LEGGE 26 gennaio 1949, n. 35

Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

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Testo in vigore dal:  17-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le ammende disciplinari applicabili al personale, anche non di ruolo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200.