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LEGGE 26 gennaio 1949, n. 20

Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'art. 5 del decreto stesso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1949 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte".