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LEGGE 21 gennaio 1949, n. 9

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.

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Testo in vigore dal:  1-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.