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LEGGE 5 gennaio 1949, n. 7

Ammasso per contingente del cereali, secondo le norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949.

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Testo in vigore dal:  10-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per la campagna agricola 1948-1949, l'ammasso del frumento, del granoturco e del risone sarà effettuato per contingente secondo le norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888.
Sono esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori che, nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali, dedotte le trattenute previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 maggio 1947, n. 439.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1949

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - GRASSI - PELLA - - VANONI - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli GRASSI