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LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1596

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.

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Testo in vigore dal:  6-2-1949

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, è fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.
I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.