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LEGGE 27 dicembre 1948, n. 1520

Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal:  14-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età - entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°.
Tale facoltà si riferisce ai magistrati già mantenuti in funzione o richiamati a norma dell'art. 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonché a quelli che compiranno i limiti di età dopo il 31 dicembre 1948.
Il Ministro per la grazia e giustizia può con suo decreto richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 75° anno di età, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente collocati a riposo.