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LEGGE 21 ottobre 1948, n. 1307

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  28-11-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1948

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI