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LEGGE 18 ottobre 1948, n. 1304

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.

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Testo in vigore dal:  13-11-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni disposta con i decreti legislativi 10 luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre 1946, n. 467, per la concessione di contributi nelle spese di ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate dalla guerra, è ridotta di trenta milioni di lire.
Nella eguale misura è aumentata la complessiva autorizzazione di spesa di lire otto miliardi e duecento milioni di cui ai decreti legislativi 1 luglio 1946, n. 81, 8 ottobre 1947, n. 1434, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319, per la concessione di contributi previsti all'art. 1 del già menzionato decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31, a favore della ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano d'opera disoccupata.