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LEGGE 19 agosto 1948, n. 1180

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

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Testo in vigore dal:  28-9-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra ai militari mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati ed invalidi in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui sopra sono liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata del venti per cento.