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LEGGE 22 dicembre 1948, n. 1446

Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato.

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Testo in vigore dal:  25-12-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 ottobre 1948 cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'art. 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, per i pensionati ivi contemplati.
Con effetto dallo stesso giorno e fino a quando non saranno adottati definitivi provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato, ai pensionati medesimi - esclusi i titolari di pensioni tabellari - è corrisposto un acconto sui futuri miglioramenti pari:
a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;
b) ad una somma pari ad una percentuale della pensione in godimento a carico dello Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, o dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio, eguale al 40 per cento se la pensione è stata liquidata anteriormente al 1 luglio 1929, ai 30 per cento se la pensione è stata liquidata da tale data al 1 agosto 1944 e al 20 per cento se la pensione è stata liquidata dopo detta data.
Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caro-viveri ed ogni altro assegno accessorio.