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LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1449

Concessione di sussidi integrativi di esercizio alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in pendenza della regolarizzazione della concessione.

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Testo in vigore dal:  11-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per la durata dell'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, anche in pendenza della regolarizzazione della concessione richiesta al Ministero dei trasporti, in applicazione del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni, delle disposizioni vigenti in materia di navigazione lacuale, nonché dell'art. 1270 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1948

EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI